Art. 3.
(Requisiti per l'iscrizione).

      1. Sono iscritti all'Albo esclusivamente i cuochi professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4, e dal comma 3 del presente articolo, che hanno presentato la relativa richiesta al Consiglio nazionale dell'Ordine e che hanno superato positivamente l'esame di abilitazione indetto dallo stesso Consiglio nazionale.
      2. Sono iscritti di diritto all'Albo i maestri di cucina e gli chef di cucina in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigono équipe di cucina composte da almeno quattro persone. Sono altresì iscritti di diritto all'Albo i docenti tecnico-pratici di cucina in servizio presso gli istituti professionali alberghieri di Stato o presso gli enti di formazione professionale del settore con almeno dieci anni di servizio documentati.
      3. All'atto dell'iscrizione all'Albo il richiedente deve depositare i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
      4. Le iscrizioni all'Albo non sono limitate nel numero.